03 Nov 2021

Il principio della tassazione nel luogo di consumo dei beni

Dal 1° luglio 2021, le vendite a distanza intracomunitarie di beni sono sistematicamente soggette all’IVA dello Stato membro di cessione.

La possibilità per il venditore di applicare l’IVA dello Stato membro di spedizione quando le sue vendite non superano una soglia annuale fissata da ogni Stato membro di fornitura (soglia di 35.000 o 100.000 euro) è quindi abolita.

Il principio della tassazione nel luogo di consegna ha una sola eccezione per le vendite a distanza: si tratta della «microimpresa», aperta alle imprese con un fatturato annuo globale di vendite a distanza intracomunitarie e servizi televisivi, di telecomunicazione ed elettronici «B2C» intracomunitari inferiore a 10.000 euro.

Quali tipi di vendite sono interessate?

  • Lo sono le vendite « B2C », a un cliente non soggetto a IVA (principalmente vendite a privati);
  • Le vendite intracomunitarie in cui il flusso di fornitura inizia in uno Stato membro dell’UE e termina in un altro Stato membro;
  • l venditore esegue il trasporto o è coinvolto, anche indirettamente, nell’esecuzione del trasporto. Alcuni schemi commerciali che finora consistevano nel far eseguire il trasporto da un terzo, escludendo di fatto l’applicazione del precedente regime delle vendite a distanza a queste transazioni, sono ora soggetti alle nuove regole.

Il campo di applicazione del nuovo regime si è esteso, anche i commercianti che non applicavano il vecchio regime di vendita a distanza devono verificare se sono interessati dalla riforma.

Quali sono le conseguenze per il venditore?

Se risponde alle caratteristiche di un’operazione intracomunitaria di vendita a distanza, l’operazione sarà soggetta all’IVA del paese di consumo dei beni, cioè il paese in cui il consumatore si fa consegnare i beni.

I sistemi d’informazione del venditore dovranno essere in grado di determinare quale regime è applicabile ad ogni vendita, il che implica poter rintracciare la destinazione dei beni venduti, paese per paese. Sarà anche necessario essere in grado di gestire il ritorno di beni o crediti concessi per rettificare l’IVA dichiarata e pagata.

Queste informazioni dovranno essere archiviate per provare la corretta applicazione dell’IVA sia nello Stato membro di partenza che negli Stati membri di fornitura.

L’implementazione di questo sistema IVA richiede quindi un’analisi dei flussi di vendita e l’adattamento dei sistemi d’informazione.

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