18 Giu 2019

Regno unito e BREXIT: quid del regime madre-figlia?

Per la determinazione del risultato delle società soggette all’imposta sulle società, le disposizioni dell’articolo 216 del CGI riguardanti il regime madre-figlia e quelle dell’articolo 223 B dello stesso codice concernente il regime dei gruppi fiscali, assimilano, a determinate condizioni, ai proventi da partecipazione distribuiti fra società membro di un gruppo (ai sensi delle disposizioni dell’articolo 223 A del CGI o dell’articolo 223 A bis del CGI), quelli distribuiti da una società soggetta a un’imposta equivalente a quella sulle società nello Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, avente stipulato con la Francia una convenzione di assistenza amministrativa nell’ottica della lotta contro la frode e l’evasione fiscale (una «società europea»). Quindi, trattandosi di proventi da partecipazione distribuiti da una società con sede fuori dalla Francia, subordinatamente alle condizioni previste, secondo il caso, all’articolo 145 del CGI e all’articolo 216 del CGI o al secondo comma dell’articolo 223 B del CGI:

  • se questi proventi danno diritto all’applicazione del regime madre-figlia previsto all’articolo 145 del CGI e all’articolo 216 del CGI, il tasso della quota-parte di spese e oneri rientrante nel risultato della società beneficiaria della distribuzione è fissato all’1% dell’importo di tali proventi, credito di imposta compreso, quando questi sono percepiti da una società membro di un gruppo in ragione della partecipazione in una «società europea» che, se stabilita in Francia, soddisfi le condizioni per essere membro di questo gruppo in applicazione dell’articolo 223 A del CGI o dell’articolo 223 A bis del CGI (diverse dalla condizione di essere soggetta alle imposte sulle società in Francia), oppure quando sono percepiti da una società non membro di un gruppo in ragione della partecipazione in una «società europea» a condizione che le due società abbiano soddisfatto le condizioni per costituire un gruppo se la sede della seconda è stata stabilita in Francia;
  • se questi proventi non danno diritto all’applicazione del regime madre-figlia menzionato al punto 1 dell’articolo 145 del CGI, il secondo comma dell’articolo 223 B del CGI prevede di detrarli dal risultato in misura del 99% del loro importo, quando questi sono percepiti da una società membro di un gruppo in ragione della partecipazione in una «società europea» che, se stabilita in Francia, soddisfi le condizioni per essere membro di questo gruppo in applicazione dell’articolo 223 A del CGI o dell’articolo 223 A bis del CGI (diverse dalla condizione di essere soggetta alle imposte sulle società in Francia), oppure quando sono percepiti da una società non membro di un gruppo in ragione della partecipazione in una «società europea» a condizione che le due società abbiano soddisfatto le condizioni per costituire un gruppo se la sede della seconda è stata stabilita in Francia.

In caso di uscita del Regno Unito dall’Unione europea e dall’accordo sullo Spazio economico europeo, le condizioni di applicazione di questi dispositivi previste all’articolo 216 del CGI e al secondo comma dell’articolo 223 B del CGI, non saranno più soddisfatte dalle «società europee» con sede nel Regno Unito semplicemente a causa di questo evento. Tuttavia, sarà consentito che i proventi percepiti in ragione di partecipazioni in tali società fino alla chiusura, da parte della società beneficiaria della distribuzione, dell’esercizio in corso al momento dell’uscita del Regno Unito vengano considerati come provenienti da società con sede nell’Unione europea.

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